Sanzioni per chi si rende responsabile di abbandono, maltrattamenti e sevizie

La legge n°189 del 20 luglio 2004 inasprisce le sanzioni contro chi abbandona maltratta o provoca la morte di un animale. Ecco alcuni passi importanti della legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004

Art. 1. Modifiche al codice penale.

Inserimento del Titolo IX-BIS – DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO DEGLI ANIMALI, libro II del Codice Penale

Art.544-bis (Uccisione di animali). Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art.544-ter (Maltrattamento di animali). Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

Art.544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro

Art.544-quinquies (Divieto di combattimento tra animali). Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro (….). Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Art.727 (Abbandono di animali). Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

sentenza

 

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