Art. 3 della Legge Regionale del 17 febbraio 2005 n°5 “NORME A TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE”:
- 1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l’età, il sesso, la specie e la razza.
- 2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:
- a) a rifornire l’animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
- b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- c) a consentirgli un’adeguata possibilità di esercizio fisico;
- d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
- e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi a dimora degli animali
- 3. (omissis). Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante
NOTA. La violazione delle disposizioni di tale articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro (art.14 della legge di cui sopra).